(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
              Regione Toscana n. 21 del 13 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi  in  materia  di  entrate  e  di  contrasto   all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
n. 248; 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 18 gennaio 2011; 
    Considerato quanto segue: 
      1.  Con  l'art.  4  del  d.l.  223/2006,  convertito  dalla  l.
248/2006, e' stata disciplinata  a  livello  statale  l'attivita'  di
panificazione e, nell'ambito di questa disciplina, e' stata  prevista
la figura del responsabile dell'attivita' produttiva; 
      2. La Regione intende valorizzare l'attivita' di  panificazione
con la previsione, per i  responsabili  dell'a  ttivita'  produttiva,
della partecipazione  obbligatoria  a  cor  si  di  formazione  e  di
aggiornamento professionale; 
      3. Al  fine  di  superare  un'evidente  incertezza  del  quadro
normativo  di  riferimento  in  materia  di  apertura  e  di   riposo
settimanale che ha prodotto difformita' applicative  sul  territorio,
appare  necessario  definire  una  disciplina  regionale  del  riposo
settimanale e festivo dell'attivita' di panificazione; 
      4. Al fine di tener conto dell'esperienza  maturata  da  coloro
che, alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  hanno
svolto  per  un  determinato  periodo   di   tempo   l'attivita'   di
panificazione, si prevede, per tali  soggetti,  o  l'esenzione  dalla
partecipazione  al  corso  di  formazione  obbligatoria,  oppure   un
percorso abbreviato di formazione professionale; 
    Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                     Attivita' di panificazione 
 
    1. Ai fini della presente  legge  e  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni  per  il  rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e  di
contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attivita'  di  panificazione  consiste
nell'intero ciclo di produzione del  pane,  dalla  lavorazione  delle
materie prime alla cottura finale, con  l'esclusione  della  semplice
doratura, rifinitura o  solo  cottura  di  un  prodotto  surgelato  o
semilavorato da altra impresa. 
    2.  E'  riservata  alle  imprese  che  svolgono  l'attivita'   di
panificazione la denominazione di panificio. 
    3. Il panificio puo' svolgere anche: 
      a) attivita' di produzione e vendita di prodotti da  forno,  di
impasti  e  di  prodotti  semilavorati   refrigerati,   congelati   o
surgelati; 
      b) attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione  per
il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda,
con l'esclusione del servizio assistito  di  somministrazione  e  con
l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.